Sez. 3, Sentenza n. 2718 del 16/12/2009 Ud. (dep. 21/01/2010) Rv. 245903 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO INCIDENTALE | Inefficacia - Condanna dell'appellante in via incidentale al pagamento delle spese del procedimento - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO INCIDENTALE
Non deve essere disposta la condanna al pagamento delle spese del procedimento nei confronti dell'appellante in via incidentale nel caso in cui l'impugnazione abbia perso efficacia per inammissibilità dell'appello principale o rinuncia allo stesso, non essendo assimilabile l'inefficacia alla declaratoria di rigetto o d'inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 592 cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte ha precisato che tale situazione è equiparabile all'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non comportando l'"inefficacia" alcuna soccombenza dell'impugnante).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)