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Sez. 2, Sentenza n. 3926 del 29/02/2016 (Rv. 638874 - 01)

PROFESSIONISTI - IN GENERE | Studio professionale associato - Organizzazione in forma societaria anteriormente all'11 agosto 1997 - Divieto ex artt. 1 e 2 della l. n. 1815 del 1939 (vigente "ratione temporis") - Contratto di affidamento di incarico professionale - Nullità - Limiti - Rilevabilità d'ufficio - Successiva abrogazione del divieto - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2016-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638874-01

PROFESSIONISTI - IN GENERE

Il contratto, concluso anteriormente all'11 agosto 1997, di affidamento di incarico professionale ad uno studio associato, organizzato in forma societaria (nella specie, società semplice), è nullo per violazione del divieto, sancito dall'art. 2, della l. n. 1815 del 1939 (vigente "ratione temporis"), di costituzione di società aventi ad oggetto l'espletamento di professioni intellettuali protette (nella specie, dottori commercialisti). Tale nullità, che non ricorre ove la società abbia uno scopo diverso dall'opera propria del professionista, è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla successiva abrogazione del menzionato divieto, disposta dall'art. 24 della l. n. 266 del 1997 giacché, difettando una previsione che determini la retroattività di tale disposizione, l'illiceità del contratto va riferita alle norme vigenti al momento della sua conclusione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2232, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1997 num. 266 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)