diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11302 del 30/07/2002 (Rv. 556444 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Comunicazione dell'impugnazione - Atto recettizio - Prova dell'avvenuto recapito - Onere relativo a carico del lavoratore - Assolvimento anche a mezzo di presunzioni - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556444-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Al fine di soddisfare l'onere, gravante sul lavoratore licenziato, di provare l'avvenuto recapito all'<<indirizzo>> del datore di lavoro dell'impugnativa di licenziamento (quale atto recettizio ex art. 1335 cod. civ.), il lavoratore può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni, idonee a provare l'invio dell'atto in un luogo che per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)