Sez. L, Sentenza n. 11302 del 30/07/2002 (Rv. 556444 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Comunicazione dell'impugnazione - Atto recettizio - Prova dell'avvenuto recapito - Onere relativo a carico del lavoratore - Assolvimento anche a mezzo di presunzioni - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Al fine di soddisfare l'onere, gravante sul lavoratore licenziato, di provare l'avvenuto recapito all'<<indirizzo>> del datore di lavoro dell'impugnativa di licenziamento (quale atto recettizio ex art. 1335 cod. civ.), il lavoratore può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni, idonee a provare l'invio dell'atto in un luogo che per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)