diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5226 del 07/04/2001 (Rv. 545742 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Licenziamento disciplinare nullo per vizi di forma - Rinnovazione in base agli stessi motivi sostanziali determinanti il precedente recesso - Ammissibilità - Limiti - Principio di immediatezza della contestazione - Portata - Riscontro concreto di un effettivo ostacolo alla difesa del lavoratore determinato dal fattore tempo - Necessità.
Stato
decisa il 2001-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545742-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Un licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma può essere rinnovato (con le prescritte modalità omesse nella precedente intimazione) in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso, anche se la questione della validità del primo licenziamento sia ancora "sub iudice"; tale rinnovazione, risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente, esula dallo schema dell'art. 1423 cod. civ. (che è norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetto "ex tunc", non a comprimere la libertà delle parti di reiterare la manifestazione della propria autonomia negoziale) senza che possa costituire ostacolo alla giuridica validità di una tale reiterazione la pur prescritta necessità della sussistenza del requisito della tempestività del recesso, dovendo questa essere esclusivamente riferita all'esigenza di correlare in modo inequivoco il provvedimento espulsivo alla causa posta a fondamento dello stesso, nonché al riscontro della insussistenza di un comportamento del datore di lavoro incompatibile con la volontà di risolvere il rapporto, dovendosi peraltro sottolineare che la violazione del principio dell'immediatezza della contestazione imposto dall'art. 7 legge n. 300 del 1970 non va valutata in astratto e con esclusivo riferimento al tempo trascorso dal fatto, ma riscontrata in concreto in relazione al determinarsi, in ragione del tempo trascorso, di un effettivo ostacolo all'esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)