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Sez. U, Sentenza n. 6960 del 26/07/1994 (Rv. 487530 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Svolgimento, con subordinazione, di mansioni corrispondenti alle finalità istituzionali dell'ente pubblico - Controversia concernente differenze retributive - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Mancanza dell'atto formale di nomina o nullità del rapporto per violazione di norme imperative - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487530-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in ordine alla controversia concernente differenze retributive pretese, ai sensi dell'art. 2126 o 2041 cod. civ., per lo svolgimento, con continuità e vincolo di subordinazione, di mansioni corrispondenti alle finalità istituzionali dell'ente pubblico datore di lavoro, non è esclusa né dalla mancanza dell'atto formale di nomina, non essendo questo un requisito essenziale per la sussistenza del rapporto di pubblico impiego, né dall'eventuale nullità del rapporto per violazione di norme imperative, atteso che, sia pure ai limitati fini della retribuzione, l'art. 2126 cod. civ. pone una "fictio iuris" di validità del rapporto nullo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)