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Sez. U, Sentenza n. 897 del 30/01/1991 (Rv. 470717 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assegni familiari - Contributi - In genere | Disciplina degli assegni familiari dettata dal d.P.R. n. 797 del 1955 - Inquadramento dei datori di lavoro nelle categorie contemplate - Inquadramento di competenza del Ministero del Lavoro ex art. 34 del citato d.P.R. - Posizione di interesse legittimo dell'imprenditore - Controversie relative - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Inquadramento di competenza dell'INPS - Posizione di diritto soggettivo dell'imprenditore - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Revoca dell'inquadramento concesso dall'INPS - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470717-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assegni familiari - Contributi - In genere

Le controversie relative all'inquadramento dei datori di lavoro in una delle categorie contemplate dalla disciplina degli assegni familiari dettata dal d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo solo nel caso di inquadramento di competenza del Ministero del lavoro ai sensi dello art. 34 del citato d.P.R., concretandosi in tal caso il potere di aggregazione del Ministero - in ordine ad un'impresa non rientrante, per la peculiarità dell'attività esercitata, in nessuna delle categorie espressamente indicate - in una scelta discrezionale di natura tecnico-amministrativa, rispetto alla quale l'imprenditore può vantare solo una posizione di interesse legittimo, mentre in tutti gli altri casi, configurandosi l'inquadramento dell'INPS come atto di certazione relativo a posizioni di diritto soggettivo derivanti dalla stessa legge, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario; né rileva in contrario che l'INPS, dopo aver concesso l'inquadramento richiesto dall'impresa abbia revocato il relativo provvedimento, atteso che anche in questo caso l'azione giudiziaria non può riguardare la legittimità del provvedimento di revoca, ma deve aver ad oggetto sempre la sussistenza delle condizioni obiettive richieste dalla legge per l'inquadramento nell'una o nell'altra categoria.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1955 num. 797 art. 33, DPR 30/06/1955 num. 797 art. 34, Legge 17/10/1961 num. 1038 art. 6, Legge 17/10/1961 num. 1038 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)