Sez. L, Sentenza n. 11244 del 28/10/1995 (Rv. 494438 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - SOGGETTI - IN GENERE | Datore di lavoro senza fine di lucro - Obbligo di contribuzione nel regime anteriore alla legge n. 88 del 1989 - Presupposti - Decreto ministeriale ex art. 34 del D.P.R. n. 797 del 1955 - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - SOGGETTI - IN GENERE
Nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 6 marzo 1989 n. 88 - che, all'art. 49, secondo comma, prevede che i datori di lavoro che non abbiano fini di lucro sono esonerati, a domanda, dall'obbligo di contribuzione alla Cassa unica assegni familiari a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge - i datori di lavoro privati che non perseguivano fini di lucro - i quali, pertanto, non potevano ritenersi compresi nelle categorie indicate nell'art. 33 del D.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 (che si riferisce esclusivamente ad attività di natura economica, ancorché svolte da società o enti cooperativi e consorziali) né fra gli enti contemplati dagli artt. 79, 80 e 81 dello stesso D.P.R. in quanto tutti di natura pubblica -, e che, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 giugno 1974 n. 252, assicuravano ai propri dipendenti un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari, erano sottoposti all'obbligo di contribuzione nei confronti della Cassa suddetta solo per effetto del decreto del Ministro del lavoro emesso ai sensi dell'art. 34 di tale D.P.R., decreto che, quale espressione del potere discrezionale di aggregare i datori di lavoro non contemplati dalle norme sopra citate ad una delle categorie previste dall'art. 33, aveva effetti costitutivi del rapporto obbligatorio contributivo.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 34, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 79, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 80, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 81, Legge 11/06/1974 num. 252 art. 7, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)