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Sez. L, Sentenza n. 7683 del 13/07/1995 (Rv. 493280 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Atto dell'ente previdenziale determinante modificazione dell'inquadramento di un datore di lavoro - Natura provvedimentale - Esclusione - Limite della irretroattività e principi disciplinanti l'annullamento di ufficio di precedenti determinazioni - Applicabilità - Esclusione - Verifica giudiziale del predetto atto - Attinenza al rapporto e non alla legittimità dell'atto - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493280-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

L'atto con cui un istituto previdenziale (nella specie l'INPS anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88, ai sensi del quale la classificazione dei datori di lavoro disposta da tale ente ha effetti a tutti i fini previdenziali e assistenziali) modifica l'inquadramento di un datore di lavoro (nella specie dal settore del commercio a quello industriale), conseguentemente disconoscendo il diritto dello stesso alla fiscalizzazione degli oneri sociali, non ha natura provvedimentale e conseguentemente, in particolare, non è soggetto al limite dell'irretroattività e ai principi disciplinanti gli atti di annullamento di ufficio di precedenti determinazioni (tra cui, specificamente, quello imponente la valutazione dell'interesse pubblico alla rimozione o conservazione dell'atto, in comparazione con gli altri interessi implicati). Infatti, in materia l'istituto assicuratore deve adeguare il suo comportamento a quella che ritiene essere la consistenza degli obblighi delle parti e i suoi atti sono vincolati e meramente ricognitivi, mentre in caso di verifica giudiziale oggetto del giudizio è il rapporto e non la legittimità degli atti adottati.

Riferimenti normativi: Testo Unico 30/05/1955 num. 797 art. 33, Legge 17/10/1961 num. 1030 art. 6, Legge 20/03/1965 num. 2248 all. E art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)