diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5419 del 13/06/1996 (Rv. 498062 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Classificazione dei datori di lavoro - Norma interpretativa di cui all'art. 3, comma ottavo, legge n. 335 del 1995 conferente carattere provvedimentale ai relativi atti dell'I.N.P.S. - Applicabilità alle fattispecie anteriori all'art. 49 legge n. 88 del 1989 - Esclusione - Conseguenze - Natura meramente ricognitiva degli inquadramenti operati dall'I.N.P.S. - Richiesta in giudizio di maggiori contributi sulla base della reale natura dell'impresa - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498062-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l'art. 3, comma ottavo, della legge 8 agosto 1995 n. 335 - secondo cui i provvedimenti adottati dall'I.N.P.S., d'ufficio o a domanda degli interessati, di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato (e quando di tratta di provvedimenti aventi efficacia per intere categorie di datori di lavoro, dalla data fissata dall'I.N.P.S. nel rispetto del principio di non retroattività) - ha efficacia sostanzialmente interpretativa e chiarificatrice dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 e riconosce la natura di provvedimenti amministrativi in senso tecnico, costitutivi e non meramente ricognitivi degli effetti giuridici, degli atti di classificazione adottati dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo citato. La stessa norma interpretativa non si riferisce - nonostante la sua prevista efficacia anche rispetto ai rapporti per le quali pendano controversie - agli atti relativi al quadro normativo anteriore all'art. 49 della legge n. 88 del 1989, che avevano (con l'eccezione dei decreti ministeriali cosidetto di aggregazione emanati ai sensi dell'art. 34 del T.U. n. 797 del 1955 sugli assegni familiari) mero carattere ricognitivo, non soggiacevano a particolari formalità e potevano concretizzarsi nella stessa pretesa giudiziale al pagamento di somme maggiori di quelle ricevute.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 8 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Testo Unico 30/05/1955 num. 797 art. 33, Testo Unico 30/05/1955 num. 797 art. 34, Legge 17/10/1961 num. 1038 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)