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Sez. L, Sentenza n. 16206 del 16/06/2008 (Rv. 603661 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTATUM" E "QUID DISPUTANDUM") | Giudicato sull'entità del trattamento di fine rapporto futuro - Giudicato formatosi in costanza di rapporto di lavoro - Portata - Effetto preclusivo su domande di riliquidazione del t.f.r. fondate su ragioni non dedotte ma deducibili nel precedente giudizio - Limiti - Domanda di inclusione nella base di calcolo di determinate voci retributive non oggetto di accertamento del precedente giudizio - Possibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603661-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTATUM" E "QUID DISPUTANDUM")

Il principio, secondo il quale il giudicato sull'entità del trattamento di fine rapporto preclude la domanda di riliquidazione dello stesso fondata su ragioni non dedotte ma deducibili nel precedente giudizio, non opera nel caso in cui il giudicato si sia formato nel corso del rapporto di lavoro, in quanto il t.f.r. matura di anno in anno; in tal caso, il giudicato che non riguardi l'intero trattamento, ma solo l'inclusione di singole voci nella base di calcolo, mentre preclude la riproposizione di questioni relative all'inclusione nella base di calcolo delle voci retributive in questione che siano venute in essere prima del giudicato ovvero relative all'esattezza degli accantonamenti effettuati fino a quel momento, non preclude la domanda che si riferisca a voci retributive diverse o all'accertamento di accantonamenti successivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo la quale il giudicato che aveva ritenuto incluso nella base di calcolo del T.F.R. alcune indennità, precludeva la domanda, proposta una volta cessato il rapporto, di inclusione dello straordinario prestato in modo fisso e continuativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)