Sez. 2, Sentenza n. 3414 del 16/02/2006 (Rv. 587509 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Consulente tecnico di ufficio - Pluralità di quesiti - Unicità dell'incarico - Configurabilità - Conseguenze ai fini della liquidazione del compenso - Determinazione normativa degli onorari - Mancato aggiornamento - Incostituzionalità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Ai fini della determinazione giudiziale del compenso dovuto al consulente tecnico di ufficio, un incarico avente ad oggetto una pluralità di quesiti deve essere considerato unico. Di conseguenza, il compenso deve essere unitario, mentre la pluralità delle valutazioni richieste può rilevare solo ai fini della determinazione giudiziale del compenso, che la legge fissa tra una misura minima ed una massima. A tal fine è manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 2 legge n. 319 del 1980, in relazione all'art. 4, che prevede la possibilità di un aggiornamento triennale della normativa relativa alla misura degli onorari, ancorché tale aggiornamento periodico sia stato omesso dopo l'adeguamento intervenuto nel 1988, atteso che rientra nei poteri del legislatore determinare l'ammontare giusto ed equo del compenso dei periti e dei consulenti d'ufficio, tenuto conto della facoltà di aumento fino al doppio nei casi di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 4 CORTE COST., DPR 17/07/1988 num. 352 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)