Sez. 3, Sentenza n. 2984 del 06/07/1977 (Rv. 386533 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - DI TUTTE LE RISULTANZE PROCESSUALI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - SUFFICIENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI - DI TUTTE LE RISULTANZE PROCESSUALI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - SUFFICIENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
La valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta tra esse di quelle che siano idonee a sorreggere la motivazione sono attivita riservate al giudice del merito, il quale e soggetto soltanto al limite di dover dare congrua ed adeguata giustificazione, delle determinazioni prese che consenta il controllo del criterio logico seguito; Obbligo che egli compiutamente soddisfa quando, anche senza confutare espressamente e singolarmente tutte le argomentazioni svolte dalle parti e tutte le risultanze processuali, dia ragione del suo convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito quei diversi rilievi e quelle diverse circostanze che, benche non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la soluzione adottata. (Conf 3957/74, mass n 372531; (Conf 2328/74, mass n 370719; (Conf 920/73, mass n 363285).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)