Sez. L, Sentenza n. 5238 del 02/12/1977 (Rv. 388883 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - DISCIPLINA EX ART 1223 E SEGG COD CIV - APPLICABILITA - RETRIBUZIONE DOVUTA FINO ALLA SCADENZA - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - RISARCIMENTO NON INFERIORE A CINQUE MENSILITA DI RETRIBUZIONE EX ART 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - DISCIPLINA EX ART 1223 E SEGG COD CIV - APPLICABILITA - RETRIBUZIONE DOVUTA FINO ALLA SCADENZA - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - RISARCIMENTO NON INFERIORE A CINQUE MENSILITA DI RETRIBUZIONE EX ART 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ESCLUSIONE.*
Nel contratto di lavoro a tempo determinato la risoluzione anticipata, senza giusta causa, del rapporto va regolata dalle norme del codice civile ed, in particolare, dai criteri generali sanciti dagli artt 1223 e seguenti, per cui il danno che il prestatore d'opera subisce per effetto dell'arbitrario recesso del datore di lavoro va risarcito mediante la retribuzione complessiva che egli avrebbe percepito sino alla scadenza convenzionale del rapporto, con detrazione di quei lucri che il lavoratore abbia conseguito da una occupazione procuratasi dopo l'avvenuto licenziamento o che avrebbe potuto conseguire con l'uso di una ordinaria diligenza. Ne puo trovare applicazione l'art 18 dello statuto dei lavoratori, secondo cui il risarcimento non puo comunque essere inferiore a cinque mensilita di retribuzione, poiche esso e dettato per i licenziamenti senza giusta causa relativi a contratti di lavoro a tempo indeterminato. (Conf 1990/72, mass n 359109).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2097, Cod. Civ. art. 2218, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)