Sez. 3, Sentenza n. 11353 del 22/06/1999 Ud. (dep. 04/10/1999) Rv. 214799 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Dispositivo conforme alle richieste di una parte del processo che lamenti il contrasto della motivazione con esso - Impugnabilità - Esclusione.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per la lamentata discordanza tra dispositivo e motivazione di secondo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 547
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)