Sez. 1, Sentenza n. 6899 del 23/07/1997 (Rv. 506203 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - IN GENERE | Provvedimenti nell'interesse del minore - Audizione del minore - Necessità.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - IN GENERE
Nella disciplina dell'adozione dettata dalla legge n. 184 del 1983, l'esigenza di ascoltare il minore - nella duplice previsione, obbligatoria per gli ultradodicenni e facoltativa per gli infradodicenni - costituisce una costante (vedi artt. 7 e 25 per la dichiarazione di adozione, 10 e 15 in tema di adottabilità, 22 e 23 in tema di affidamento preadottivo) intesa ad attribuire rilievo alla personalità e alla volontà del minore in relazione a provvedimenti che nel suo interesse trovano la loro ragion d'essere. I provvedimenti nell'interesse del minore, pertanto, non vanno stabiliti a priori, sulla base di un generico criterio di adeguatezza, ma vanno rapportati alle reali esigenze del caso concreto, che non possono non emergere da un diretto colloquio col soggetto interessato. (Nella specie la S.C. ha cassato per vizi di motivazione la sentenza di merito che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di un minore infradodicenne senza aver, tra l'altro, sentito personalmente il minore).
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 7, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 22 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 23, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)