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Sez. 1, Sentenza n. 9802 del 26/07/2000 (Rv. 538817 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - IN GENERE | Audizione del minore - Necessità - Finalità - Adempimento dell'obbligo - Modalità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538817-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - IN GENERE

Nella disciplina dell'adozione dettata dalla legge n. 184 del 1983, l'esigenza di ascoltare il minore è dettata dalla necessità di attribuire rilievo alla sua volontà in relazione a provvedimenti che trovano la loro ragion d'essere nel suo interesse.(Nella specie, la C.S. ha ritenuto soddisfatta tale esigenza in una ipotesi in cui, a seguito del rinvio della stessa Cassazione, che aveva annullato per carenza di motivazione la decisione di merito, la quale aveva dichiarato lo stato di adottabilità di un minore infradodicenne, tra l'altro, senza che questi venisse sentito personalmente, la nuova sentenza, adeguatamente motivata sul punto della sussistenza dello stato di abbandono del minore, era stata emessa dopo che, nel corso dell'audizione protetta dello stesso, gli era stato semplicemente domandato se egli si trovasse a proprio agio ed intendesse rimanere nella famiglia nella quale era attualmente inserito, e non se avesse voluto ritrovare la sua famiglia biologica, in considerazione dell'interesse alla stabilità familiare ed affettiva del minore stesso, indispensabile nella fase adolescenziale.).

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 7, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 183 art. 15, Legge 04/05/1983 num. 183 art. 22, Legge 04/05/1983 num. 183 art. 23, Legge 04/05/1983 num. 183 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)