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Sez. 1, Sentenza n. 4124 del 21/03/2003 (Rv. 561830 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - IN GENERE | Provvedimenti nell'interesse del minore - Audizione del minore - Necessità - Nuova audizione - Discrezionalità del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561830-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - IN GENERE

Nella disciplina dell'adozione dettata dalla legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 176 del 1991 che ha ratificato e reso esecutiva in Italia la convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, l'esigenza di ascoltare il minore - nella duplice previsione, obbligatoria per gli ultradodicenni e facoltativa per gli infradodicenni - costituisce una costante (vedi artt. 7 e 25 per la dichiarazione di adozione, 10 e 15 in tema di adottabilità, 22 e 23 in tema di affidamento preadottivo) intesa ad attribuire rilievo alla personalità e alla volontà del minore in relazione a provvedimenti che nel suo interesse trovano la loro ragion d'essere. Pertanto, la necessità o l'opportunità di procedere a un nuovo ascolto del minore che sia già stato audito, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il cui mancato utilizzo non è censurabile in Cassazione sotto l'aspetto della violazione di legge.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 7, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 22 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 23, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 25, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)