Sez. 2, Sentenza n. 1469 del 15/05/1972 (Rv. 358115 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Per poter attribuire Rilevanza negoziale - e cioe di atto equivalente a rinuncia o a transazione - alla dichiarazione con la quale il lavoratore afferma di aver ricevuto una determinata somma a saldo di quanto dovutogli e di non aver quindi null'altro a pretendere dal proprio datore di lavoro, con l'effetto di precludere al lavoratore la possibilita di agire in giudizio per invocare la tutela dei diritti non ancora soddisfatti, qualora egli non si sia avvalso dell'impugnazione prevista dall'art 2113 cod civ nei termini di legge, e necessario che risulti inequivocabilmente accertato che la dichiarazione sia stata emessa dal lavoratore con la consapevolezza dei diritti che a lui sarebbero altrimenti spettati, e ai quali egli ha inteso appunto rinunciare, poiche solo in tal caso e possibile configurare un'effettiva volonta che sia chiaramente rivolta ad abbandonare in tutto o in parte, sia pure a titolo transattivo, i diritti non ancora soddisfatti. (V 2376'70, mass n 348596; 1992'70, mass n 348059).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)