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Sez. 3, Sentenza n. 2820 del 23/03/1994 (Rv. 485893 - 01)

Demanio - Demanio statale - Idrico | Aree golenali - Natura di fondi rustici - Esclusione - Conseguenze - Normativa dettata per le concessioni di pertinenze idrauliche dall'art. 12 della legge n. 692 del 1981 - Abrogazione in forza della legge n. 203 del 1982 - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485893-01

Demanio - Demanio statale - Idrico

I beni del demanio idrico non possono esser classificati come fondi rustici, poiché la loro utilizzazione agricola è solo marginale e precaria rispetto alla preminente ed immanente destinazione idrica delle aree golenali, giustificandosi, pertanto, un diverso regime anche sotto il profilo dell'ammontare del canone, attesa la possibilità di periodiche inondazioni incidenti sullo sfruttamento del terreno. Ne consegue che la legge n. 203 del 1982 sulle affittanze agrarie, nell'assoggettare ad un determinato regime, limitatamente al canone, tutti i terreni demaniali e patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici comunque concessi per l'utilizzazione agricola o silvopastorale, e i relativi rapporti in corso, senza menzionare le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali - tra l'altro riproponendo, con le stesse parole, l'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 692 del 1981 -, ha inteso disciplinare con regole uniformi, ancorché per buona parte già esistenti, i canoni agrari, senza abrogare la precedente speciale normativa dettata per le concessioni di pertinenze idrauliche dall'art. 12 della detta legge n. 692 del 1981.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1981 num. 692 art. 9, Legge 01/12/1981 num. 692 art. 12, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 14 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 51, Legge 03/05/1981 num. 203 art. 53, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)