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Sez. U, Sentenza n. 1889 del 21/04/1989 (Rv. 462545 - 01)

DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DI BENI DEMANIALI - IN GENERE (CONCESSIONI) - NORMATIVA IN TEMA DI DURATA E PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462545-01

DEMANIO - FACOLTÀ DI GODIMENTO DI BENI DEMANIALI - IN GENERE (CONCESSIONI) - NORMATIVA IN TEMA DI DURATA E PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Con riguardo al rapporto di concessione ad Usi agricoli di beni del Demanio o del patrimonio indisponibile dello stato, deve negarsi l'applicabilità della normativa in tema di durata e proroga dei contratti agrari, tenuto conto che gli artt. 22 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 e 9 del d.l. 2 ottobre 1981 n. 546 (convertito in legge 1 dicembre 1981 n. 692) estendono tale normativa all'indicato rapporto con limitato riferimento alla Determinazione dei canoni, e che la nuova disciplina dei contratti agrari, di cui alla legge 3 maggio 1982 n. 203, non detta, nemmeno con l'art. 51 della legge medesima, alcuna disposizione sulla durata della concessione di quei beni pubblici. (V 660/85, mass n 438865; (V 2642/73, mass n 366124; (V 8/73, mass n 361750).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 22, Decreto Legge 02/10/1981 num. 546 art. 9, Legge 01/12/1981 num. 692 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 3, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)