Sez. 3, Sentenza n. 660 del 01/02/1985 (Rv. 438865 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - NORMATIVA DELLE LEGGI N. 11 DEL 1971 E N. 567 DEL 1962 - AMBITO DI APPLICAZIONE EX ART. 22 DELLA PRIMA DI ESSE - CONCESSIONE IN GODIMENTO PER USO AGRICOLO DI TERRENI RIENTRANTI NEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO, DELLE PROVINCE E DEI COMUNI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - NORMATIVA DELLE LEGGI N. 11 DEL 1971 E N. 567 DEL 1962 - AMBITO DI APPLICAZIONE EX ART. 22 DELLA PRIMA DI ESSE - CONCESSIONE IN GODIMENTO PER USO AGRICOLO DI TERRENI RIENTRANTI NEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO, DELLE PROVINCE E DEI COMUNI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'art. 22 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 - il quale stabilisce che le norme della legge stessa e di quella 12 giugno 1962 n. 567 si applicano anche ai terreni che comunque vengano concessi per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dallo stato, dalle province, dai comuni e da altri enti - non riguarda la concessione di terreni rientranti nel patrimonio indisponibile, ceduti in godimento per uso agricolo, dovendo l'espressione di detta norma essere riferita ai contratti atipici di diritto privato aventi contenuto e struttura affine all'affitto ma non riconducibili nello schema negoziale di esso. (V 1225/76, mass nn 379923 379924; (V 2642/73, mass n 366124; (V 8/73, mass n 361750).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)