Sez. 2, Sentenza n. 1040 del 28/01/1995 (Rv. 490077 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE | Obbligazione di redigere un progetto d'ingegneria - Obbligazione di risultato - Configurabilità.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE
Se è vero che obbligazione inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono generalmente obbligazioni di mezzi, in determinate circostanze esse assumono le caratteristiche delle obbligazioni di risultato in cui il professionista si impegna a realizzare un determinato "opus". Tale è il caso della obbligazione di redigere un progetto di ingegneria che ha per oggetto un risultato ben definito che è la sua realizzabilità.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)