Sez. 5, Sentenza n. 11273 del 27/08/2001 (Rv. 549080 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE | Indicazione della "ratio decidendi" della sentenza di primo grado posta dall'impugnante al vaglio del giudice di appello ed esposizione delle ragioni di dissenso - Necessità - Conseguenze dell'inosservanza - Inammissibilità del gravame per nullità insanabile dell'atto di appello - Rilevabilità d'ufficio, anche in sede di legittimità - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE
In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 636 del 1972, l'atto di appello davanti alla Commissione tributaria regionale che non contenga l'esposizione delle ragioni di dissenso rispetto alla "ratio decidendi" della sentenza impugnata, è affetto da nullità insanabile - rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità - che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)