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Sez. 3, Sentenza n. 9022 del 30/04/2005 (Rv. 581444 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Controversie in materia locatizia - Termini processuali - Sospensione durante il periodo feriale - Configurabilità - Applicabilità delle norme sul rito del lavoro - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581444-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

La sospensione dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 trova applicazione anche nelle controversie in materia di locazione di immobili urbani, atteso che l'estensione ad esse delle disposizioni sul processo del lavoro disposta dall'art. 447 bis cod. proc. civ. non comporta, di per sè, l'attrazione della disciplina dei termini processuali prevista per le controversie di cui all'art. 409 cod. proc. civ., essendo l'esclusione della sospensione dei termini correlata non alla specialità del rito, bensì alla specifica natura delle controversie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)