diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 12028 del 12/09/2000 (Rv. 540109 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - PROCEDURA PER IL RILASCIO - IN GENERE | Controversie giudiziarie - Termini processuali - Sospensione durante il periodo feriale - Configurabilità - Applicabilità delle norme sul rito del lavoro - Irrilevanza - Norma di cui all'art. 447 bis cod.proc.civ. - Introduzione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540109-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - PROCEDURA PER IL RILASCIO - IN GENERE

La sospensione dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 trova applicazione anche nelle controversie in tema di recesso del locatore per necessità e di determinazione del canone di locazione (art. 30 e 45 della legge 27 luglio 1978 n. 392), atteso che l'applicabilità, ad esse, del rito del lavoro (ex art. 46 legge n. 392 citata) non comporta, di per sè, l'attrazione della disciplina dei termini processuali prevista per le controversie di cui all'art. 409 cod. proc. civ., essendo l'esclusione della sospensione dei termini correlata non alla specialità del rito, bensì alla specifica natura delle controversie, e senza che possa, in contrario, legittimamente ritenersi che l'introduzione dell'art. 447 bis cod.proc.civ. abbia introdotto modifiche al precedente sistema "in subiecta materia".

Riferimenti normativi: Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)