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Sez. 3, Sentenza n. 56066 del 19/09/2017 Ud. (dep. 15/12/2017) Rv. 272428 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Residuo del processo di biodigestione (c.d. digestato) - Qualificazione come sottoprodotto ex art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006 - Requisiti - Onere della prova - Soggetto onerato - Individuazione.
Stato
decisa il 2017-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272428-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 52, comma 2-bis, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dal d.m. 25 febbraio 2016, nella parte in cui sottopone la massa, sia liquida che solida, risultante dal processo di biodigestione anaerobica, costituente il c.d. digestato, al regime dei sottoprodotti destinati ad uso agronomico e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto ipotesi di esclusione da responsabilità, fondata su una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 52 com. 2 lett. B, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, DM Agricoltura e Foreste 25/02/2016 art. 2 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)