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Sez. 3, Sentenza n. 3202 del 02/10/2014 Ud. (dep. 23/01/2015) Rv. 262129 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Sottoprodotti - Requisiti - Destinazione ad utilizzo - Prova - Attribuzione dell'onere - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262129-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In materia di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali incombe sull'interessato l'onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo. (Fattispecie relativa ad accumulo di residui di demolizione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 com. 3, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 186 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 16/01/2008 num. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)