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Sez. 3, Sentenza n. 41836 del 30/09/2008 Ud. (dep. 07/11/2008) Rv. 241504 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Sottoprodotti - Requisiti - Destinazione ad utilizzo - Prova - Attribuzione dell'onere.
Stato
decisa il 2008-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241504-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In materia di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione come sottoprodotti di sostanze e materiali, incombe sull'interessato, anche successivamente alla modifica dell'art. 183, comma primo, lett. p), D.Lgs. n. 152 del 2006 ad opera del D.Lgs. n. 4 del 2008, l'onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1997 num. 22 art. 51, Legge 08/08/2002 num. 178 art. 14, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 183 com. 1 lett. P CORTE COST., Legge 03/04/2006 num. 152 art. 256, Legge 16/01/2008 num. 4 art. 2 com. 20 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)