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Sez. 3, Sentenza n. 6080 del 26/10/2007 Ud. (dep. 07/02/2008) Rv. 238978 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva negoziale - Frazionamento - Necessità che lo stesso avvenga mediante operazioni catastali - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238978-01

EDILIZIA - IN GENERE

Ai fini della integrazione del reato di lottizzazione abusiva negoziale, il frazionamento di un terreno, da intendersi in modo atecnico, riferendosi a qualsiasi attività giuridica che abbia per effetto la suddivisione in lotti di un'area di più ampia estensione, comunque predisposta od attuata, attribuendone la disponibilità a terzi al fine di realizzare una non consentita trasformazione urbanistica od edilizia del territorio, non deve necessariamente avvenire mediante apposita operazione catastale che preceda le vendite o gli atti di disposizione, ma può realizzarsi con ogni altra forma di suddivisione fattuale dello stesso.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)