diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 48472 del 28/11/2013 Cc. (dep. 04/12/2013) Rv. 257457 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva negoziale - Frazionamento - Nozione - Necessità di operazioni catastali - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257457-01

EDILIZIA - IN GENERE

Ai fini della integrazione del reato di lottizzazione abusiva negoziale, il frazionamento di un terreno non deve necessariamente avvenire mediante apposita operazione catastale che preceda le vendite o gli atti di disposizione, ma può realizzarsi con ogni altra forma di suddivisione fattuale dello stesso; l'espressione in questione, infatti, da intendersi in modo atecnico, si riferisce a qualsiasi attività giuridica che abbia per effetto la suddivisione in lotti di un'area di più ampia estensione, comunque predisposta od attuata, attribuendone la disponibilità a terzi al fine di realizzare una non consentita trasformazione urbanistica od edilizia del territorio.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)