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Sez. 1, Sentenza n. 6399 del 03/12/1981 (Rv. 417200 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO IRREGOLARE - POTERE DI RAPPRESENTANZA - SPETTANZA A TUTTI I SOCI DISGIUNTAMENTE - CITAZIONE IN GIUDIZIO DEL SOCIO IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417200-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO IRREGOLARE - POTERE DI RAPPRESENTANZA - SPETTANZA A TUTTI I SOCI DISGIUNTAMENTE - CITAZIONE IN GIUDIZIO DEL SOCIO IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ - CONSEGUENZE.*

Nella società in nome collettivo irregolare il potere di amministrazione ed il coincidente potere di rappresentanza competono, in Mancanza di specifica regolamentazione del contratto sociale, disgiuntamente a tutti i soci, ciascuno dei quali, quindi, è abilitato a rappresentare in giudizio la società, come attrice o come convenuta; pertanto, il socio che venga citato oltre che in proprio, espressamente in tale qualità, deve ritenersi convenuto in giudizio anche quale rappresentante della collettiva irregolare, con la conseguenza che il rapporto processuale si instaura nei confronti di quest'ultima, la quale assume la veste di parte nel giudizio. (V 1433/80, mass n 404979; (V 2954/67, mass n 330638).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)