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Sez. L, Sentenza n. 13354 del 29/11/1999 (Rv. 531683 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criteri - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'art. 34 del CCNL 23 novembre 1990 per i dipendenti da istituti di credito, circa l'obbligo di informare il datore di lavoro in ordine ad avviso di garanzia ricevuto.
Stato
decisa il 1999-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531683-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica e vizi di motivazione.(Nella specie la sentenza impugnata - confermata sul punto dalla S.C. -, interpretando l'art. 34 del CCNL 23 novembre 1990 per i dipendenti da istituti di credito, aveva ritenuto che l'obbligo di informazione all'azienda datrice di lavoro - ivi previsto a carico del lavoratore che venga a conoscenza per atto dell'autorità giudiziaria "che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata azione penale per reato che comporta l'applicazione di pena detentiva..." - potesse ritenersi soddisfatto solo con il porre a disposizione della controparte datoriale quantomeno informazioni relative alle circostanze di fatto ed al titolo del reato per cui si sono svolte le indagini preliminari o è stata esercitata l'azione penale e non semplicemente informando l'azienda del "coinvolgimento in un processo penale di una certa gravità").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 23/11/1990 num. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)