Sez. U, Sentenza n. 4388 del 06/05/1994 (Rv. 486506 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Opere pubbliche | Appalti - Revisione del prezzo - Posizione dell'appaltatore - Natura e consistenza di diritto soggettivo tutelabile innanzi all'A.G.O. - Condizioni - Carattere obbligatorio della revisione per effetto di clausola contrattuale anteriore alla legge n. 37 del 1973, adozione di un provvedimento attributivo della P.A., o comportamento implicante riconoscimento del diritto alla revisione - Rilevanza - Previsione contrattuale delle "quote di incidenza" dei conti o riconoscimento non proveniente dall'organo deliberativo competente - Insufficienza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Opere pubbliche
Con riguardo alla revisione del prezzo degli appalti di opere pubbliche, la posizione dell'appaltatore - che è di norma tutelabile davanti al giudice amministrativo, configurandosi come interesse legittimo - acquista natura e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile davanti al giudice ordinario, solo quando la revisione stessa sia stata resa convenzionalmente obbligatoria, al verificarsi di determinate condizioni, in forza di esplicita clausola contrattuale stipulata - prima dell'entrata in vigore della legge n. 37 del 1973, che ha vietato pattuizioni siffatte - ai sensi del D.L. n. 1501 del 1947, con inequivoco contenuto derogativo della disciplina generale, ovvero quando l'amministrazione abbia già adottato un espresso provvedimento attributivo (ed insorga controversia limitatamente all'ammontare del relativo importo o sui criteri e parametri di liquidazione) o tenuto un comportamento tale da comportare implicito riconoscimento del diritto alla revisione, al quale fine, peraltro, non è sufficiente né la previsione contrattuale delle "quote di incidenza" dei vari fattori di costo, né riconoscimento che non provenga dall'organo deliberativo competente ad esprimere la volontà dell'ente (nella specie, non dal Consiglio comunale, ma dal Sindaco e poi, in via d'urgenza, dalla Giunta, ma con delibera non ratificata dal Consiglio).
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501, Legge 22/02/1973 num. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)