Sez. U, Sentenza n. 10165 del 12/07/2002 (Rv. 555690 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Revisione prezzi - Riparto di giurisdizione - Determinazione - Criteri - Riconoscimento del diritto alla revisione - Atti idonei a configurarlo - Provenienza del riconoscimento da organo deliberante dell'ente pubblico committente - Necessità - Provenienza dal direttore dei lavori - Sufficienza - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE
Con riguardo alla revisione del prezzo degli appalti di opere pubbliche nei quali il regolamento contrattuale preveda l'immodificabilità del corrispettivo, la posizione dell'appaltatore - di norma tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, configurandosi come interesse legittimo - acquista natura e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, solo quando l'amministrazione abbia riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, il diritto dell'appaltatore alla revisione; deve tuttavia trattarsi di riconoscimento proveniente dall'organo dell'ente pubblico abilitato a manifestarne la volontà, cioè dall'organo deliberativo dell'ente appaltante, sicché non hanno rilevanza atti o comportamenti parimenti da organi tecnici, come il direttore dei lavori.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501, Legge 22/02/1973 num. 37, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)