Sez. L, Sentenza n. 16169 del 17/07/2006 (Rv. 593201 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di lavoro a tempo pieno - Trasformazione in rapporto a tempo parziale - Rapporto soggetto alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 61 del 2000 - Consenso scritto del lavoratore - Necessità - Rifiuto del lavoratore di sottostare alla trasformazione - Giustificato motivo di licenziamento - Esclusione - Vincolatività degli accordi aziendali prevedenti la trasformazione del rapporto estesa ai non aderenti alle associazioni stipulanti - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
Ai sensi dell' art. 5 del d.lgs. n. 61 del 2000, la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno in rapporto a tempo parziale non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma necessita in ogni caso del consenso scritto del lavoratore, il cui rifiuto della trasformazione del rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento; ne consegue che, per i rapporti ai quali si applica la disciplina dettata dal d.lgs. n. 61 del 2000, che stabilisce particolari cautele per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, non vale la regola della estensione dei contratti collettivi aziendali ai non iscritti. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di merito, che non aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato a una lavoratrice che aveva rifiutato la trasformazione del rapporto da tempo pieno in tempo parziale, in quanto il contratto collettivo aziendale aveva previsto come strumento alternativo alla collocazione in mobilità, la trasformazione del rapporto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2107, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)