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Sez. L, Sentenza n. 14215 del 06/07/2005 (Rv. 582296 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Riassetti organizzativi attuati per una più economica gestione dell'azienda - Trasformazione di rapporti da tempo pieno a tempo parziale - Rifiuto del lavoratore - Sussistenza del giustificato motivo obiettivo - Presenza delle cosiddette clausole elastiche - Valutazione - Necessità - Fattispecie sottoposta alla applicazione della disciplina anteriore al d.lgs. n. 61 del 2000.
Stato
decisa il 2005-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582296-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

Nell'ipotesi di licenziamento motivato da determinate esigenze relative ad una riorganizzazione aziendale finalizzata ad una più economica gestione mediante la trasformazione di alcuni rapporti da tempo pieno a tempo parziale, ai fini della sussistenza o meno del giustificato motivo obiettivo di recesso nel caso di rifiuto della trasformazione, rileva la presenza delle cosiddette clausole elastiche, che (ora legittime a determinate condizioni secondo il d.lgs. n. 61 del 2000) erano vietate ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 726 del 1984 (convertito nella legge n. 863 del 1984), applicabile "ratione temporis", il quale - nel quadro di una rigorosa predeterminazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro - escludeva la possibilità di attribuire al datore di lavoro la facoltà di disporre unilateralmente variazioni dei tempi della prestazione. (Sulla base di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per rifiuto della trasformazione del rapporto, escludendo la presenza delle cosiddette clausole elastiche sulla base dei contratti sottoscritti da altri dipendenti e omettendo di valutare altre risultanze probatorie relative all'attribuzione al datore di lavoro della facoltà di variazione unilaterale della distribuzione dei tempi della prestazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 19/12/1984 num. 863 art. 5, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)