Sez. 3, Sentenza n. 13342 del 29/11/1999 (Rv. 531671 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE | Obbligo dall'assicuratore - Natura - Obbligazione di valore - Fattispecie di stima del danno demandata a periti - Trasformazione in debito di valuta per effetto della determinazione peritale.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE
Il debito dell'assicuratore, nel contratto di assicurazione contro i danni, costituisce una obbligazione di valore. Tuttavia, quando il contratto prevede che la stima del danno sia demandata ad uno o più periti nominati dalle parti, il debito d'indennizzo, per effetto della determinazione peritale e dal momento di essa, si trasforma in debito di valuta, con la conseguente applicabilità ad esso dell'art. 1224 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)