Sez. 3, Sentenza n. 261 del 13/01/1997 (Rv. 501699 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE | Quantificazione del danno - Affidamento a terzi secondo previsione contrattuale - Pendenza di controversia circa "l'an debeatur" - Trasformazione del debito di valore in debito di valuta in conseguenza della quantificazione del terzo - Esclusione.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE
In materia di assicurazione contro i danni, la quantificazione monetaria di essi ad opera di terzi - nominati con le modalità previste dal contratto - trasforma l'obbligazione dell'assicuratore da debito di valore in debito di valuta, solo se non è sorta controversia "sull'an debeatur", poiché' in questo caso, in presenza della contestazione dell'esistenza stessa del credito, l'attività' di liquidazione non determina l'insorgenza dell'obbligo, per l'assicuratore, di pagare una somma determinata, ma realizza solo lo scopo diverso di evitare, da un lato, che l'accertamento dell'entità in termini monetari del danno avvenga a distanza di troppo tempo dal verificarsi dall'evento e, dall'altro, di consentire all'assicurato interventi sulla cosa danneggiata (ripristino, demolizione o altro), con la conseguenza che la somma così determinata, in pendenza della controversia sull'operatività della garanzia, è suscettibile di rivalutazione monetaria al momento della decisione giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)