Sez. L, Sentenza n. 3706 del 14/04/1987 (Rv. 452647 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - SOGGETTI - IN GENERE - LAVORATORI CON QUALIFICA IMPIEGATIZIA - OBBLIGO ASSICURATIVO PER L'USO DI APPARECCHI ELETTRICI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - SOGGETTI - IN GENERE - LAVORATORI CON QUALIFICA IMPIEGATIZIA - OBBLIGO ASSICURATIVO PER L'USO DI APPARECCHI ELETTRICI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
A norma dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, la sussistenza dell'Obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, in relazione all'uso di macchine, apparecchi o impianti elettrici indicati dall'art. 1 dello stesso d.P.R., non è esclusa, sotto il profilo soggettivo, dalla qualifica impiegatizia dei lavoratori, non rilevando che l'uso degli strumenti pericolosi possa essere strumentale rispetto ad una prestazione essenzialmente intellettuale ed essendo invece sufficiente che l'attività pericolosa ancorché accessoria o strumentale o quantitativamente marginale rispetto alla attività intellettuale, sia svolta professionalmente, e cioè in modo sistematico e abituale anche se non continuativo, purché non in via occasionale od eccezionale. (V 6532/83, mass n 431246; (V 3064/82, mass n 420994; (V 4918/81, mass n 415670; (V 3741/78, mass n 392264).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)