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Sez. 3, Ordinanza n. 4056 del 25/02/2005 (Rv. 581360 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE | Affitto - Domanda di risoluzione - Controversia instaurata prima del 30 aprile 1995 e decisa dal tribunale in composizione ordinaria - Impugnazione promossa avanti alla corte d'appello in composizione ordinaria - Obbligo di rimessione della causa avanti alla sezione specializzata agraria del tribunale - Configurabilità - Esclusione - Avanti alla sezione specializzata della corte d'appello - Necessità.
Stato
decisa il 2005-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581360-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE

Con riferimento a controversia non soggetta alla disciplina di cui alla legge n. 353 del 1990 (nella specie in quanto instaurata in primo grado nel 1988), la corte d'appello - in composizione ordinaria -, investita con ricorso della cognizione di una domanda di risoluzione (o comunque di cessazione o di accertamento) di un contratto di affitto agrario, su cui abbia in primo grado pronunziato il tribunale in composizione ordinaria, deve rimettere la causa alla sezione specializzata agraria presso la corte d'appello, e non già alla sezione specializzata agraria presso il tribunale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 5 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 53 art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)