Sez. 3, Ordinanza n. 4056 del 25/02/2005 (Rv. 581360 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE | Affitto - Domanda di risoluzione - Controversia instaurata prima del 30 aprile 1995 e decisa dal tribunale in composizione ordinaria - Impugnazione promossa avanti alla corte d'appello in composizione ordinaria - Obbligo di rimessione della causa avanti alla sezione specializzata agraria del tribunale - Configurabilità - Esclusione - Avanti alla sezione specializzata della corte d'appello - Necessità.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE
Con riferimento a controversia non soggetta alla disciplina di cui alla legge n. 353 del 1990 (nella specie in quanto instaurata in primo grado nel 1988), la corte d'appello - in composizione ordinaria -, investita con ricorso della cognizione di una domanda di risoluzione (o comunque di cessazione o di accertamento) di un contratto di affitto agrario, su cui abbia in primo grado pronunziato il tribunale in composizione ordinaria, deve rimettere la causa alla sezione specializzata agraria presso la corte d'appello, e non già alla sezione specializzata agraria presso il tribunale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 5 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 53 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)