diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 753 del 19/01/2004 (Rv. 569498 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Denuncia di violazione delle regole di ermeneutica e vizio di motivazione - Specificità - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569498-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è riservata, data la loro natura contrattuale, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica. Sia la denuncia della violazione delle regole d'ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata. (Nella specie l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che le mansioni svolte dal ricorrente rientrassero tra quelle proprie del livello Q3 del ccnl per i dipendenti da azienda farmaceutica municipalizzata, e non nel rivendicato superiore livello Q2).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)