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Sez. U, Sentenza n. 10 del 24/03/1995 Cc. (dep. 04/05/1995) Rv. 200819 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Decreto applicativo del regime differenziato ex art. 41 bis ord. pen. - Impugnazione - Termine finale decorso al momento della decisione - Carenza di interesse - Inammissibilità sopravvenuta.
Stato
decisa il 1995-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200819-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Qualora il termine finale di applicazione del trattamento carcerario differenziato, disposto ai sensi dell'art. 41 bis, secondo comma, ord. pen., sia interamente decorso al momento della decisione sull'impugnazione del relativo decreto, si deve ritenere venuto meno l'interesse del ricorrente al gravame del quale, pertanto, va dichiarata la sopravvenuta inammissibilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)