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Sez. 2, Sentenza n. 72 del 19/01/1963 (Rv. 260089 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - OPERE SUL FONDO SERVENTE - PASSAGGIO - APPOSIZIONE DI CANCELLO - LEGITTIMITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1963-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260089-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - OPERE SUL FONDO SERVENTE - PASSAGGIO - APPOSIZIONE DI CANCELLO - LEGITTIMITA - LIMITI.*

Nella servitu di passaggio il proprietario del fondo servente ha il diritto di proteggere il fondo medesimo da invasioni o abusi di terzi, sia mediante recinzione, sia anche indipendentemente da questa - mediante apposizione di cancello nel punto di Esercizio del passaggio, sempre che non ne derivino limitazioni al contenuto della servitu e si adottino nei riguardi del titolare del fondo dominante i mezzi idonei per la libera esplicazione del suo diritto. (Conf 2788-61 1991-59 3140-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1069

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)