Sez. 2, Sentenza n. 1758 del 26/03/1979 (Rv. 398119 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - DIMINUZIONE (DIVIETO DI) - SERVITU DI PASSAGGIO - CHIUSURA DEL TERRENO MEDIANTE RECINZIONE ED APPOSIZIONE DI CANCELLO DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI E LIMITI.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - DIMINUZIONE (DIVIETO DI) - SERVITU DI PASSAGGIO - CHIUSURA DEL TERRENO MEDIANTE RECINZIONE ED APPOSIZIONE DI CANCELLO DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI E LIMITI.*
Il proprietario del fondo assoggettato a servitu di passaggio ha il diritto di proteggere il suo terreno mediante recinzione e apposizione di cancello, anche se ne derivi un minimo e trascurabile disagio al titolare della servitu, purche non arrechi limitazioni al contenuto della stessa e adotti i mezzi idonei a consentire al proprietario del fondo dominante la libera esplicazione del suo diritto. (Conf 3065 mass n 371521; (Conf 72/63, mass n 260089).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1065, Cod. Civ. art. 1067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)