Sez. 2, Sentenza n. 1948 del 29/05/1976 (Rv. 380758 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - POTERI DEL PM - PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE - PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - NECESSITA - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE (QUERELA DI FALSO).*
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - POTERI DEL PM - PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE - PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - NECESSITA - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE (QUERELA DI FALSO).*
L'obbligatorieta dell'intervento del pubblico ministero, nei casi espressamente previsti dalla legge (nella specie, giudizio di falso), comporta il dovere di informarlo del procedimento, al fine di porlo in condizione di esercitare i poteri attribuitigli dallo art 72 cod proc civ, ma non postula anche che un rappresentante di quell'ufficio debba necessariamente essere presente a tutte le udienze, ovvero prendere conclusioni orali o scritte. (V 274/73, mass n 362142).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)