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Sez. 1, Sentenza n. 274 del 29/01/1973 (Rv. 362142 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - TEMPO E FORMA - PRESENZA NEL PROCESSO - SUFFICIENZA - FORMULAZIONE DI CONCLUSIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362142-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - TEMPO E FORMA - PRESENZA NEL PROCESSO - SUFFICIENZA - FORMULAZIONE DI CONCLUSIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Dagli artt 71 e 72 cod proc civ e 1, 2 e 3 delle disp att dello stesso codice si desume che nelle cause in cui il pubblico ministero ha l' Obbligo di intervenire la volonta di legge e adempiuta con la semplice partecipazione del pubblico ministero al processo, mentre non e necessario che egli, una volta intervenuto, presenti conclusioni. (Conf 45/70, mass n 344682).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 71, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 2, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 3, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 72, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 1, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)