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Sez. 3, Sentenza n. 9690 del 16/11/1994 (Rv. 488655 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ | Sentenza di appello - Regolazione delle spese del giudizio - Deroga al criterio della soccombenza - Insindacabilità nel giudizio di legittimità.
Stato
decisa il 1994-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488655-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ

È insindacabile nel giudizio di legittimità il modo con cui il giudice di appello abbia esercitato il potere, previsto dall'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. (che rinvia all'art. 92), di derogare al criterio della soccombenza nella regolazione delle spese del giudizio, nel caso di deduzione in appello dei mezzi di prova che avrebbero potuto essere addotti già in primo grado (nella specie, era stata contestata dal soccombente la pronuncia del giudice di appello che aveva compensato le spese solo per metà).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)