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Sez. 3, Sentenza n. 7287 del 13/05/2003 (Rv. 562942 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Nuovo piano regolatore escludente la destinazione agricola del fondo - Esercizio della prelazione agraria - Esclusione - Mancata approvazione del piano regolatore - Rilevanza - Esclusione - Evidenza della volontà dell'amministrazione di regolare diversamente l'assetto del territorio - Sufficienza.
Stato
decisa il 2003-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562942-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

È precluso l'esercizio della prelazione agraria nel caso in cui il nuovo piano regolatore, anche se ancora in itinere, preveda per il terreno una destinazione non agricola, anche se la destinazione agricola sia contemplata dallo strumento urbanistico vigente, essendo irrilevante che il nuovo piano regolatore non sia poi approvato se risulta adottato al momento della conclusione del contratto, in quanto l'art. 8, comma secondo, della legge n.590 del 1965 prescinde dalla intervenuta approvazione del piano regolatore, poiché la ratio della norma è quella di evitare l'applicazione di una disposizione a tutela dello sviluppo della proprietà coltivatrice laddove il procedimento amministrativo volto a cambiare la destinazione agricola del terreno sia giunto ad un grado di sviluppo sufficiente a rendere evidente la volontà della amministrazione di regolare diversamente l'assetto del territorio.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)