Sez. L, Sentenza n. 1044 del 10/02/1984 (Rv. 433209 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE ALL'AZIENDA - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 16, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - PRESUPPOSTO NECESSARIO - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE ALL'AZIENDA - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 16, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - PRESUPPOSTO NECESSARIO - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
La richiesta del datore di lavoro ex art. 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968 n. 482 (in materia di avviamento obbligatorio al lavoro degli invalidi e degli altri lavoratori protetti) costituisce indispensabile requisito di legittimità del provvedimento dello ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di assegnazione ad un'azienda del lavoratore e quindi, in caso di sua omissione non ne segue una Costituzione autoritativa (oppure coattiva) del rapporto di lavoro bensì deriva soltanto una sanzione penale, per il datore di lavoro, suscettibile di progressivo aggravamento in caso di recidiva. (V 6395/82, mass n 424017; (V 5765/82, mass nn 423502 e 423153).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)