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Sez. L, Sentenza n. 5765 del 03/11/1982 (Rv. 423502 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - NATURA CONTRATTUALE - MERA INIZIATIVA DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - INIDONEITÀ - RICHIESTA DELL'AZIENDA OBBLIGATA - NECESSITÀ - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1982-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423502-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - NATURA CONTRATTUALE - MERA INIZIATIVA DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - INIDONEITÀ - RICHIESTA DELL'AZIENDA OBBLIGATA - NECESSITÀ - EFFETTI.*

Il rapporto di lavoro subordinato con un invalido si costituisce, non ex lege o per effetto di provvedimenti amministrativi, ma contrattualmente su richiesta dell'azienda obbligata all'assunzione, a norma del quarto comma dell'art. 16 della legge 2 aprile 1968 n. 482, tale richiesta costituendo - nonostante le sanzioni previste a carico di chi la ometta - il necessario requisito di legittimità del provvedimento di assegnazione, da cui deriva l'Obbligo del datore di lavoro (ed il correlativo diritto del lavoratore avviato) alla stipulazione del contratto. Pertanto, ove per un invalido sussista soltanto l'iniziativa del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ma non la richiesta della azienda obbligata all'assunzione, il rapporto di lavoro non può ritenersi costituito. (Conf 1376/81, mass n 412002; (Conf 3425/80, mass n 407252).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)